172.220.115 Regolamento della Commissione della Cassa PUBLICA del 6 novembre 2009 sul personale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (Regolamento del personale di PUBLICA)

172.220.115 Reglement der Kassenkommission PUBLICA vom 6. November 2009 für das Personal der Pensionskasse des Bundes PUBLICA (PUBLICA-Personalreglement)

Art. 33 Giorni non lavorativi e giorni festivi

1 Il sabato, la domenica e i giorni festivi sono giorni non lavorativi.

2 Sono considerati giorni festivi il Capodanno, il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il Lunedì di Pasqua, l’Ascensione, il Lunedì di Pentecoste, il giorno della festa nazionale, la vigilia di Natale, il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano e il giorno di San Silvestro.

3 I giorni festivi che cadono in un periodo di assenza dovuta a malattia, infortunio o servizio obbligatorio si ritengono presi.

4 I giorni festivi che cadono in un periodo di vacanza non contano come giorni di vacanza.

Art. 33 Arbeitsfreie Tage und Feiertage

1 Samstag, Sonntage und Feiertage sind arbeitsfrei.

2 Als Feiertage gelten: Neujahr, Berchtoldstag, Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag, Bundesfeiertag, Heiligabend, Weihnachten, Stephanstag und Silvester.

3 Feiertage, die in eine Abwesenheit wegen Krankheit, Unfalls oder obligatorischen Dienstes fallen, gelten als bezogen.

4 Feiertage, die in die Ferien fallen, zählen nicht als Ferientage.

 

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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.