172.220.115 Regolamento della Commissione della Cassa PUBLICA del 6 novembre 2009 sul personale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (Regolamento del personale di PUBLICA)

172.220.115 Reglement der Kassenkommission PUBLICA vom 6. November 2009 für das Personal der Pensionskasse des Bundes PUBLICA (PUBLICA-Personalreglement)

Art. 21 Continuazione del pagamento dello stipendio in caso di adempimento di obblighi legali oppure di esercizio di una carica pubblica

1 In caso di interruzione del lavoro dovuta all’adempimento di obblighi legali o a all’esercizio di una carica pubblica autorizzata, si ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio precedente e dell’assegno familiare, se il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi o è stato concluso per più di tre mesi.

2 Il pagamento dello stipendio termina in ogni caso alla fine del rapporto di lavoro.

Art. 21 Lohnfortzahlung bei Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder Ausübung eines öffentlichen Amtes

1 Bei Arbeitsaussetzung infolge Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder Ausübung eines bewilligten öffentlichen Amtes besteht Anspruch auf Fortzahlung des bisherigen Lohnes und der Familienzulage, sofern das Arbeitsverhältnis mehr als drei Monate gedauert hat oder für mehr als drei Monate eingegangen wurde.

2 Die Lohnfortzahlung endet in jedem Fall mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses.

 

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