172.220.114 Ordinanza del 27 agosto 2001 sul personale del Tribunale federale (OPersTF)

172.220.114 Personalverordnung des Bundesgerichts vom 27. August 2001 (PVBger)

Art. 74 Prestazioni in caso di infortunio professionale

(art. 29 cpv. 1 LPers)

Le prestazioni in caso di infortunio professionale sono determinate secondo l’articolo 63 dell’ordinanza del 3 luglio 2001103 sul personale federale, applicabile per analogia.

Art. 74 Leistungen bei Berufsunfall

(Art. 29 Abs. 1 BPG)

Die Leistungen bei Berufsunfall richten sich sinngemäss nach Artikel 63 BPV104.

 

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