172.220.113.41 Ordinanza dell' 11 aprile 2002 sulla commissione paritetica di riesame delle valutazioni delle funzioni nel settore dei PF

172.220.113.41 Verordnung vom 11. April 2002 über die paritätische Überprüfungskommission für Funktionsbewertungen im ETH-Bereich

Art. 3 Legittimazione attiva

1 Può adire la commissione per chiedere il riesame di una decisione in materia di classificazione presa dal Consiglio dei PF, dal relativo PF o dal relativo istituto di ricerca:

a.
la persona direttamente toccata dalla decisione in materia di classificazione, entro 30 giorni dalla notifica scritta della decisione;
b.
l’autorità di ricorso nel quadro di una procedura di ricorso, a condizione che la procedura di ricorso venga sospesa.

2 L’istanza deve essere corredata di una conclusione motivata.

3 Ogni membro e ogni sostituto della commissione può chiedere che sia riesaminata la classificazione di gruppi di funzioni o che siano valutati i modelli di classificazione del Consiglio dei PF, di un PF, di un istituto di ricerca o del settore dei PF.

Art. 3 Anrufung

1 Die Kommission kann zwecks Überprüfung eines Einreihungsentscheides des ETH-Rates, der entsprechenden ETH oder Forschungsanstalt angerufen werden:

a.
durch die vom Einreihungsentscheid betroffene Person innert 30 Tagen nach der schriftlichen Mitteilung des Entscheides;
b.
durch die Beschwerdeinstanz im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens, sofern das Beschwerdeverfahren sistiert wird.

2 Die Eingabe hat einen begründeten Antrag zu enthalten.

3 Jedes Mitglied und Ersatzmitglied der Kommission kann die Überprüfung der Einreihung von Funktionsgruppen und die Beurteilung von Einreihungskonzepten beim ETH-Rat, an einer ETH, einer Forschungsanstalt oder im ETH-Bereich beantragen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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