172.220.111.9 Ordinanza del 2 dicembre 2005 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA)

172.220.111.9 Verordnung vom 2. Dezember 2005 über das Personal für die Friedensförderung, die Stärkung der Menschenrechte und die humanitäre Hilfe (PVFMH)

Art. 40 Esecuzione

I dipartimenti competenti emanano le disposizioni esecutive valide per il proprio settore ed eseguono la presente ordinanza.

Art. 40 Vollzug

Die Departemente erlassen für ihren Bereich Ausführungsbestimmungen und vollziehen diese Verordnung.

 

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