172.220.111.9 Ordinanza del 2 dicembre 2005 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA)

172.220.111.9 Verordnung vom 2. Dezember 2005 über das Personal für die Friedensförderung, die Stärkung der Menschenrechte und die humanitäre Hilfe (PVFMH)

Art. 25 Viaggi di vacanza

1 Il personale ha diritto a due viaggi di vacanza pagati ogni 12 mesi di impiego all’estero. Il primo viaggio può essere effettuato dopo tre mesi completi d’impiego.

2 Per impieghi che non implicano condizioni di vita e di lavoro particolarmente difficili, il servizio competente può ridurre il diritto di cui al capoverso 1 a un solo viaggio di vacanza pagato ogni 12 mesi di impiego all’estero.

3 Il diritto ai viaggi di vacanza si estingue con il sorgere di un nuovo diritto o con la conclusione dell’impiego.

4 Il servizio competente assume i seguenti costi del viaggio di vacanza diretto:

a.
per principio: i costi di un viaggio tra il luogo d’impiego e il paese di domicilio o di provenienza;
b.
se la destinazione non coincide con il Paese di domicilio o di provenienza: al massimo i costi di un volo diretto per la Svizzera.48

4bis I giustificativi del viaggio di vacanza di cui al capoverso 4 devono essere prodotti in ogni caso. Si applicano i prezzi di riferimento della Centrale viaggi della Confederazione per un viaggio al prezzo più conveniente in classe economica. È fatto salvo l’articolo 29 capoverso 3.49

5 Se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego, le persone di accompagnamento e i figli hanno diritto a un viaggio di vacanza pagato ogni 12 mesi di impiego all’estero. I costi del viaggio sono assunti nei limiti fissati ai capoversi 4 e 4bis.50

6 Se un altro Paese, un’organizzazione internazionale oppure terzi accordano già viaggi di vacanza pagati, il diritto ai viaggi di vacanza pagati viene ridotto in modo corrispondente.

7 Se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego, il servizio competente può decidere di pagare, al posto di un viaggio di vacanza per la persona assunta, il viaggio di una persona di accompagnamento o di un figlio in visita nel luogo d’impiego. I costi del viaggio sono assunti nei limiti fissati ai capoversi 4 e 4bis.51

48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).

49 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).

Art. 25 Ferienreise

1 Das Personal hat Anspruch auf zwei bezahlte Ferienreisen pro zwölf Monate Auslandeinsatz. Die erste Reise kann frühestens nach drei vollendeten Einsatzmonaten bezogen werden.

2 Bei Einsätzen ohne besonders belastende Arbeits- und Lebensbedingungen kann die zuständige Stelle den Anspruch nach Absatz 1 auf eine bezahlte Ferienreise pro zwölf Monate Auslandeinsatz reduzieren.

3 Nicht bezogene Ferienreisen verfallen mit der Entstehung eines neuen Anrechts oder mit dem Ende des Einsatzes.

4 Die zuständige Stelle übernimmt folgende Kosten der direkten Ferienreise:

a.
grundsätzlich: die Kosten für die Reise zwischen dem Einsatzort und dem Wohnsitz- oder dem Herkunftsland;
b.
wenn die Reise nicht ins Wohnsitz- oder ins Herkunftsland stattfindet: höchstens die Kosten für einen direkten Flug in die Schweiz.50

4bis Die Belege für die Ferienreise nach Absatz 4 sind in jedem Fall beizubringen. Es gelten die Referenzpreise der Bundesreisezentrale für das kostengünstigste Arrangement in der Economy-Klasse. Vorbehalten bleibt Artikel 29 Absatz 3.51

5 Begleitpersonen und Kinder haben Anspruch auf eine bezahlte Ferienreise pro zwölf Monate Auslandeinsatz, sofern der Familiennachzug an den Einsatzort im Arbeitsvertrag ausdrücklich erwähnt ist. Es werden höchstens die Reisekosten nach den Absätzen 4 und 4bis übernommen.52

6 Gewähren ein anderer Staat, eine internationale Organisation oder Dritte bezahlte Ferienreisen, so wird der Anspruch auf bezahlte Ferienreisen entsprechend reduziert.

7 Anstelle einer bezahlten Ferienreise der angestellten Person kann die zuständige Stelle die Kosten für eine Besuchsreise einer Begleitperson oder eines Kindes an den Einsatzort übernehmen, sofern der Familiennachzug an den Einsatzort im Arbeitsvertrag ausdrücklich erwähnt ist. Es werden höchstens die Reisekosten nach den Absätzen 4 und 4bis übernommen.53

50 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Okt. 2020 (AS 2020 3717).

51 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 26. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Okt. 2020 (AS 2020 3717).

52 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Okt. 2020 (AS 2020 3717).

53 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Okt. 2020 (AS 2020 3717).

 

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