172.220.111.42 Ordinanza del 5 novembre 2014 sull'elaborazione di dati personali nell'Intranet e nell'Extranet del DFAE (Ordinanza Web DFAE)

172.220.111.42 Verordnung vom 5. November 2014 über die Bearbeitung von Personendaten im Intranet und im Extranet des EDA (Web-EDA-Verordnung)

Art. 8 Trattamento dei dati

1 Le persone di cui all’articolo 6 possono prendere visione di tutti i dati del Web DFAE nell’ambito dei loro diritti d’accesso (diritto di lettura).

2 Il numero personale non è visibile.

3 Ogni persona può trattare in qualsiasi momento i propri dati che ha immesso nel Web DFAE.

4 L’unità Informatica DFAE può trattare tutti i dati nel Web DFAE, sempreché ciò sia necessario all’adempimento dei suoi compiti.

5 I diritti di trattamento sono esercitati mediante la procedura di richiamo.

Art. 8 Datenbearbeitung

1 Personen nach Artikel 6 können im Rahmen ihrer Zugriffsrechte alle Daten des Web EDA einsehen (Leserecht).

2 Die Personalnummer ist nicht sichtbar.

3 Jede Person kann ihre eigenen Daten, die sie selber ins Web EDA eingegeben hat, jederzeit bearbeiten.

4 Die Einheit für Informatik des EDA kann alle Daten im Web EDA bearbeiten, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig ist.

5 Alle Bearbeitungsrechte werden im Abrufverfahren ausgeübt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.