172.220.111.42 Ordinanza del 5 novembre 2014 sull'elaborazione di dati personali nell'Intranet e nell'Extranet del DFAE (Ordinanza Web DFAE)

172.220.111.42 Verordnung vom 5. November 2014 über die Bearbeitung von Personendaten im Intranet und im Extranet des EDA (Web-EDA-Verordnung)

Art. 14

1 I dati degli impiegati il cui rapporto di lavoro con il DFAE si è concluso sono distrutti 30 giorni dopo la fine del rapporto di lavoro.

2 I dati di terzi che hanno accesso alla rete dell’Amministrazione federale e sono legati al DFAE da un rapporto contrattuale sono distrutti 30 giorni dopo la fine del rapporto di lavoro.

3 I dati degli altri impiegati dell’Amministrazione federale, di terzi che hanno accesso alla rete dell’Amministrazione federale e che sono legati da un rapporto contrattuale ad altre unità dell’Amministrazione federale e di terzi con accesso all’Extranet DFAE sono distrutti al più tardi 180 giorni dopo l’ultimo accesso.

4 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale in materia di archiviazione.

Art. 14

1 Daten von Angestellten, deren Arbeitsverhältnis beim EDA beendet wurde, werden 30 Tage nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses vernichtet.

2 Daten von Dritten mit Zugriff auf das Bundesverwaltungsnetz, die mit dem EDA in einem Vertragsverhältnis stehen, werden 30 Tage nach Beendigung des Vertragsverhältnisses vernichtet.

3 Daten von Angestellten der übrigen Bundesverwaltung, von Dritten mit Zugriff auf das Bundesverwaltungsnetz, die mit der übrigen Bundesverwaltung in einem Vertragsverhältnis stehen, sowie von Dritten mit Zugriff auf das Extranet EDA werden spätestens 180 Tage nach dem letzten Zugriff vernichtet.

4 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der Archivierungsgesetzgebung.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.