172.220.111.4 Ordinanza del 22 novembre 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers)

172.220.111.4 Verordnung vom 22. November 2017 über den Schutz von Personendaten des Bundespersonals (BPDV)

Art. 9 Contenuto

1 Il dossier di candidatura può contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in particolare nel curriculum vitae.

2 Esso può contenere, in particolare, i dati elencati nell’allegato 1.

Art. 9 Inhalt

1 Das Bewerbungsdossier kann besonders schützenswerte Personendaten und Persönlichkeitsprofile enthalten, insbesondere im Lebenslauf.

2 Es kann insbesondere die in Anhang 1 aufgeführten Daten enthalten.

 

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