172.220.111.343.3 Ordinanza del DFAE del 20 settembre 2002 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE)

172.220.111.343.3 Verordnung des EDA vom 20. September 2002 zur Bundespersonalverordnung (VBPV-EDA)

Art. 92 Locazione a vuoto

(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

Se, a causa di un trasferimento o di un nuovo impiego, l’impiegato deve lasciare il suo alloggio prima del successivo termine di disdetta possibile o locare un alloggio nel nuovo luogo d’impiego nell’interesse della Confederazione, di regola per al massimo tre mesi dopo la decisione di trasferimento o di impiego e al più tardi fino al successivo termine di disdetta possibile o fino alla data di entrata nell’alloggio gli viene versato un contributo adeguato alle spese effettive di locazione e alle spese accessorie di locazione.

119 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Art. 92 Leermiete

(Art. 82 Abs. 3 Bst. a BPV)

Müssen die Angestellten wegen einer Versetzung oder eines neuen Einsatzes ihre Wohnung vor dem nächstmöglichen Kündigungstermin verlassen oder am neuen Einsatzort im Interesse des Bundes eine Wohnung vorzeitig mieten, so wird ihnen in der Regel für höchstens drei dem Versetzungs- oder Einsatzentscheid folgende Monate und längstens bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin oder bis zum Bezugstermin ein angemessener Beitrag an die tatsächlichen Miet- und Mietnebenkosten ausgerichtet.

119 Fassung gemäss Ziff. I der V des EDA vom 24. Okt. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 4959).

 

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