172.220.111.343.3 Ordinanza del DFAE del 20 settembre 2002 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE)

172.220.111.343.3 Verordnung des EDA vom 20. September 2002 zur Bundespersonalverordnung (VBPV-EDA)

Art. 133 Comportamento nel luogo d’impiego

1 Con il loro comportamento gli impiegati si adoperano per guadagnare la stima delle autorità e dei cittadini dello Stato di residenza in cui operano. Essi intrattengono le relazioni necessarie a svolgere i loro compiti. Si astengono dal fare qualsiasi dichiarazione o azione che potrebbe ripercuotersi in modo spiacevole sulla politica delle autorità svizzere, segnatamente sulla politica estera.

2 Essi provvedono che le persone facenti parte della loro economia domestica non pregiudichino l’esercizio della loro funzione e non danneggino gli interessi della Svizzera.

Art. 133 Verhalten am Einsatzort

1 Die Angestellten bemühen sich durch ihr Verhalten die Achtung der Behörden und der Angehörigen des Aufenthaltsstaates zu erwerben. Sie unterhalten die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Beziehungen. Sie enthalten sich jeder Äusserung und Handlung, die sich störend auf die Politik der schweizerischen Behörden, namentlich auf die Aussenpolitik, auswirken könnte.

2 Sie achten darauf, dass die ihrem Haushalt angehörenden Personen die Ausübung der Funktion nicht beeinträchtigen und den Interessen der Schweiz nicht schaden.

 

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