172.220.111.342.1 Ordinanza del DDPS del 15 febbraio 2019 sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS (Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS)

172.220.111.342.1 Verordnung des VBS vom 15. Februar 2019 über die Zulagen im Flug- und Fallschirmsprungdienst des VBS (Flugzulagenverordnung VBS)

Art. 5 Indennità per gli ingegneri addetti alle prove in volo e per gli altri membri dell’equipaggio

Gli ingegneri addetti alle prove in volo e gli altri membri dell’equipaggio ai sensi dell’articolo 1 lettere i e f ricevono, per ogni minuto di volo, un’indennità commisurata alle esigenze, conformemente all’allegato 3.

Art. 5 Zulage für Flugversuchsingenieure und -ingenieurinnen sowie übrige Besatzungsmitglieder

Flugversuchsingenieure und -ingenieurinnen sowie übrige Besatzungsmitglieder nach Artikel 1 Buchstaben i und f erhalten eine nach den Anforderungen abgestufte Zulage pro Flugminute nach Anhang 3.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.