172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 concernente il personale militare (OPers mil)

172.220.111.310.2 Verordnung des VBS vom 9. Dezember 2003 über das militärische Personal (V Mil Pers)

Art. 27

1 Gli ufficiali e i sottufficiali di professione specialisti nonché i soldati di professione hanno diritto, durante i viaggi di servizio, all’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione, sempre che il servizio lo richieda e vi siano posti disponibili.66

2 Per l’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione durante i viaggi di servizio è versata un’indennità conformemente all’allegato 1.67

2bis Gli ufficiali e i sottufficiali di professione specialisti nonché i soldati di professione hanno diritto, in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale presso il luogo di lavoro, all’indennità per pasti conformemente all’allegato 1, se sono in servizio comandato in scuole, corsi o corsi di formazione presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le ore 20.30. Durante la formazione di base non sussiste alcun diritto a detta indennità.68

2ter Gli ufficiali e i sottufficiali superiori di professione specialisti possono viaggiare in prima classe nei mezzi di trasporto pubblici per i tragitti tra il luogo di lavoro e il luogo d’impiego nonché tra luoghi d’impiego.69

3 Le rimanenti indennità per spese si fondano sull’OPers.

66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).

68 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 6 dic. 2007 (RU 2007 6631). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).

69 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 6 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6109).

Art. 26

1 Angehörige des militärischen Flugdienstes erhalten für die dienstliche Benützung des privaten Motorfahrzeuges innerhalb eines Umkreises von 20 Kilometern Luftdistanz vom Arbeitsort oder vom Ort des auswärtigen Einsatzes eine Vergütung nach Anhang 1.63

2 Der Anspruch auf die Vergütung beginnt für Anwärterinnen zur Berufsmilitärpilotin und Anwärter zum Berufsmilitärpiloten mit der Aufnahme des militärischen Flugdienstes, für alle übrigen mit der Brevetierung, frühestens jedoch mit Ablauf der Probezeit.

62 Fassung gemäss Ziff. I der V des VBS vom 7. Dez. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5027).

63 Fassung gemäss Ziff. I der V des VBS vom 7. Dez. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5027).

 

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