172.220.111.31 Ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers)

172.220.111.31 Verordnung des EFD vom 6. Dezember 2001 zur Bundespersonalverordnung (VBPV)

Art. 51a Custodia di bambini complementare alla famiglia

(art. 75a cpv. 1 OPers)101

1 Il datore di lavoro partecipa ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia sotto forma di rimborsi.102

2 I dipartimenti possono:

a.103
...
b.
finanziare posti in strutture di custodia esterne e riservarli per i bambini dei loro impiegati.

100 Introdotto dal n. I dell’O del DFF dell’8 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5967).

101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2020 5399).

102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 844).

103 Abrogata dal n. I dell’O del DFF del 25 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4013).

Art. 51 Vergütung anderer Auslagen

(Art. 72 BPV)

Die Departemente regeln in ihrem Bereich die Vergütung von Auslagen:

a.
externer Stellenbewerber und -bewerberinnen;
b.
im Zusammenhang mit dem Empfang in- und ausländischer Gäste;
c.
für die Wahrnehmung der Vertretung des Bundes.
 

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