172.220.111.31 Ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers)

172.220.111.31 Verordnung des EFD vom 6. Dezember 2001 zur Bundespersonalverordnung (VBPV)

Art. 50 Importi forfettari per le spese di rappresentanza

(art. 72 cpv. 2 lett. e OPers)

1 Agli impiegati con compiti di rappresentanza periodici direttamente sottoposti al capo di Dipartimento o al Cancelliere della Confederazione, il Dipartimento può versare un importo forfettario fino a un massimo di 10 000 franchi all’anno.

2 Nella determinazione dell’importo forfettario si tiene adeguatamente conto della funzione, dell’entità degli compiti di rappresentanza nonché della presenza del coniuge o del convivente.

3 Il capo di Dipartimento e il Cancelliere della Confederazione possono autorizzare il versamento di un importo forfettario ad altri impiegati del loro ambito di competenze se sono loro assegnati compiti di rappresentanza periodici.

4 In singoli casi giustificati possono essere versati d’intesa con l’UFPER importi per le spese di rappresentanza superiori all’importo previsto al capoverso 1.

5 Gli importi forfettari non costituiscono reddito, né sono soggetti all’obbligo di conteggio.


Art. 49 Vergütung bei Umzug aus dienstlichen Gründen

(Art. 72 Abs. 2 Bst. d BPV)

1 Den Angestellten werden die Umzugskosten vergütet, wenn:

a.
der Arbeitgeber einen neuen Arbeitsort zugewiesen hat; oder
b.
der Arbeitgeber den Bezug oder das Verlassen einer Dienstwohnung veranlasst.

2 Erfolgt der Auszug aus einer Dienstwohnung wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses, so werden keine Umzugskosten vergütet.

3 Die Departemente regeln die Einzelheiten in ihrem Bereich.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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