(art. 72 cpv. 2 lett. e OPers)
1 Agli impiegati con compiti di rappresentanza periodici direttamente sottoposti al capo di Dipartimento o al Cancelliere della Confederazione, il Dipartimento può versare un importo forfettario fino a un massimo di 10 000 franchi all’anno.
2 Nella determinazione dell’importo forfettario si tiene adeguatamente conto della funzione, dell’entità degli compiti di rappresentanza nonché della presenza del coniuge o del convivente.
3 Il capo di Dipartimento e il Cancelliere della Confederazione possono autorizzare il versamento di un importo forfettario ad altri impiegati del loro ambito di competenze se sono loro assegnati compiti di rappresentanza periodici.
4 In singoli casi giustificati possono essere versati d’intesa con l’UFPER importi per le spese di rappresentanza superiori all’importo previsto al capoverso 1.
5 Gli importi forfettari non costituiscono reddito, né sono soggetti all’obbligo di conteggio.
(Art. 72 Abs. 2 Bst. d BPV)
1 Den Angestellten werden die Umzugskosten vergütet, wenn:
2 Erfolgt der Auszug aus einer Dienstwohnung wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses, so werden keine Umzugskosten vergütet.
3 Die Departemente regeln die Einzelheiten in ihrem Bereich.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.