172.220.111.31 Ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers)

172.220.111.31 Verordnung des EFD vom 6. Dezember 2001 zur Bundespersonalverordnung (VBPV)

Art. 39 Vacanze in caso di modifica del tasso di occupazione

(art. 67 OPers)

1 Le vacanze devono essere prese in modo proporzionale prima della modifica del tasso di occupazione.

2 Se vengono presi meno giorni di vacanza, per determinare i giorni di vacanza secondo il nuovo tasso di occupazione occorre sommare la durata complessiva dei restanti giorni di vacanza del precedente tasso di occupazione e le vacanze spettanti secondo il nuovo tasso di occupazione, dividendo il risultato per la durata giornaliera del lavoro prevista dal nuovo tasso di occupazione.

3 Se vengono presi giorni di vacanza in eccesso, per determinare i giorni di vacanza secondo il nuovo tasso di occupazione occorre sottrarre la durata complessiva dei giorni di vacanza presi in eccesso del precedente tasso di occupazione dalle vacanze spettanti secondo il nuovo tasso di occupazione, dividendo il risultato per la durata giornaliera del lavoro prevista dal nuovo tasso di occupazione.

4 La modifica del tasso di occupazione può essere eseguita soltanto se in base al calcolo secondo i capoversi 2 e 3 il diritto alle vacanze secondo l’articolo 67 capoverso 1 OPers è garantito.

71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).

Art. 38 Abgeltung von Ferien

(Art. 67 BPV)

1 Angestellten im Monatslohn dürfen Ferien grundsätzlich nicht durch Geldleistungen oder andere Vergünstigungen abgegolten werden.

2 Ausnahmsweise können Ferien abgegolten werden, wenn:

a.
sie vor der Auflösung des Arbeitsverhältnisses aus betrieblichen Gründen nicht bezogen werden können;
b.
das Arbeitsverhältnis direkt im Anschluss an eine längere Abwesenheit aufgelöst wird.

3 Wird das Arbeitsverhältnis infolge Todesfalles aufgelöst, so werden Ferien nicht abgegolten.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.