172.220.111.31 Ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers)

172.220.111.31 Verordnung des EFD vom 6. Dezember 2001 zur Bundespersonalverordnung (VBPV)

Art. 36 Giorni di libero

(art. 66 OPers)

1 I giorni festivi che cadono in un periodo di assenza per malattia, infortunio o servizio obbligatorio si ritengono presi.

2 I giorni festivi di cui all’articolo 66 capoverso 2 OPers che cadono in un periodo di vacanza non contano come giorni di vacanza.69

Art. 3770 Interruzione delle vacanze

(art. 67 OPers)

Le vacanze si ritengono interrotte:

a.
se l’impiegato è richiamato per motivi aziendali;
b.
in caso di infortuno o malattia se l’impiegato è inabile al lavoro per almeno tre giorni di vacanza consecutivi.

69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1605).

70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 20 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 618).

Art. 36 Freie Tage

(Art. 66 BPV)

1 Feiertage, die in eine Abwesenheit wegen Krankheit, Unfalls oder obligatorischen Dienstes fallen, gelten als bezogen.

2 Feiertage nach Artikel 66 Absatz 2 BPV, die in die Ferien fallen, zählen nicht als Ferientage.67

67 Fassung gemäss Ziff. I der V des EFD vom 31. Mai 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 1605).

 

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