172.220.111.31 Ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers)

172.220.111.31 Verordnung des EFD vom 6. Dezember 2001 zur Bundespersonalverordnung (VBPV)

Art. 32 Modello con diverse varianti di durata del lavoro

(art. 64 OPers)

1 Gli impiegati con orario di lavoro flessibile possono concordare con i loro superiori di aumentare la durata settimanale del lavoro di una o due ore oppure di ridurre lo stipendio del 2 o del 4 per cento.

2 L’aumento di un’ora della durata settimanale del lavoro o la riduzione del 2 per cento dello stipendio danno diritto a cinque giorni supplementari di compensazione.

3 I giorni di compensazione devono essere presi nel corso dell’anno civile in cui nasce il diritto agli stessi. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di malattia, infortunio o congedo di maternità, essi devono essere presi nel corso dell’anno successivo. I giorni di compensazione non presi per qualsiasi altro motivo decadono senza indennità.

4 Se viene scelta una variante con una riduzione dello stipendio, i supplementi di stipendio sono ridotti proporzionalmente alla diminuzione dello stipendio.

58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1605).

Art. 32 Bandbreitenmodell

(Art. 64 BPV)

1 Angestellte mit gleitender Arbeitszeit können mit ihren Vorgesetzten vereinbaren, die Wochenarbeitszeit um eine oder zwei Stunden zu erhöhen oder den Lohn um 2 oder 4 Prozent zu senken.

2 Eine um eine Stunde längere Wochenarbeitszeit oder 2 Prozent Lohnreduktion ergeben fünf zusätzliche Ausgleichstage.

3 Die Ausgleichstage sind in dem Kalenderjahr zu beziehen, in dem der Anspruch entsteht. Ist dies wegen Krankheit, Unfall oder Mutterschaftsurlaub nicht möglich, so sind sie im Folgejahr zu beziehen. Aus anderen Gründen nicht bezogene Ausgleichstage verfallen ohne Entschädigung.

4 Wird ein Bandbreitenmodell mit einer Lohnreduktion gewählt, so werden die Zulagen zum Lohn entsprechend der Lohnreduktion gekürzt.

56 Fassung gemäss Ziff. I der V des EFD vom 31. Mai 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 1605).

 

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