172.211.31 Ordinanza dell'11 maggio 1988 concernente il Corpo svizzero di aiuto umanitario

172.211.31 Verordnung vom 11. Mai 1988 über das Schweizerische Korps für humanitäre Hilfe

Art. 11

I servizi amministrativi generali del CSA sono riuniti con quelli della DSC nella misura in cui tale fusione sia attuabile e opportuna. Tutti i servizi amministrativi necessari per assicurare la rapidità, la semplicità e la flessibilità degli interventi del CSA sono gestiti dal CSA stesso.

Art. 11

Wo es sinnvoll und möglich ist, werden die allgemeinen Verwaltungsdienste des Korps mit denjenigen der DEZA zusammengelegt. Alle Verwaltungsdienste, die für den raschen und unkomplizierten Einsatz des SKH und für seine Flexibilität erforderlich sind, werden vom SKH selbst geführt.

 

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