172.058.41 Ordinanza del 20 maggio 1992 concernente l'assegnazione di posteggi nell'amministrazione federale

172.058.41 Verordnung vom 20. Mai 1992 über die Zuteilung von Parkplätzen in der Bundesverwaltung

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza si applica ai posteggi che la Confederazione possiede, in proprietà o in locazione, in prossimità di edifici che servono in tutto o in parte allo svolgimento dei suoi compiti.

3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4149).

Art. 1 Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für die bundeseigenen und die gemieteten Parkplätze bei Gebäuden, die ganz oder teilweise für die Aufgabenerfüllung des Bundes genutzt werden.

3 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 4149).

 

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