172.042.110 Ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

172.042.110 Verordnung vom 27. Oktober 1999 über die Gebühren im Zivilstandswesen (ZStGV)

Art. 11 Termine di pagamento

L’emolumento deve essere pagato entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla data in cui la decisione è passata in giudicato.

Art. 11 Zahlungsfrist

Die Gebühr ist innert einer Frist von 30 Tagen seit Rechtskraft der Verfügung zu bezahlen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.