172.041.17 Ordinanza del 19 gennaio 2005 sugli emolumenti del Controllo federale delle finanze (Ordinanza sugli emolumenti del CDF)

172.041.17 Verordnung vom 19. Januar 2005 über die Gebühren der Eidgenössischen Finanzkontrolle (Gebührenverordnung EFK)

Art. 3 Obbligo di pagare gli emolumenti

1 È assoggettato all’emolumento chiunque, in virtù di un obbligo di diritto pubblico, fa capo al CDF in quanto organo di revisione.

2 Le organizzazioni internazionali devono pagare un emolumento per i mandati di verifica del CDF soltanto se lo statuto dell’organizzazione interessata prevede un indennizzo per questo genere di mandati.

Art. 3 Gebührenpflicht

1 Gebührenpflichtig ist, wer auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung die EFK als Revisionsstelle in Anspruch nimmt.

2 Internationale Organisationen sind für Kontrollmandate der EFK nur dann gebührenpflichtig, wenn die Satzung der betroffenen Organisation eine Entschädigung derartiger Mandate zulässt.

 

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