172.041.0 Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa

172.041.0 Verordnung vom 10. September 1969 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren

Art. 11 Procedura di revisione

1 Le disposizioni degli articoli 1 a 5 e 7 a 9 sono applicabili per analogia alla revisione di una decisione di ricorso.

2 La parte che ha pagato le spese processuali addossatele nella decisione del ricorso ha diritto alla loro restituzione ove l’autorità di ricorso riveda la decisione a suo vantaggio.

3 Se la parte vince solo parzialmente, l’importo rimborsabile è ridotto in proporzione ed è iscritto nel dispositivo della decisione del ricorso.

Art. 10 Besondere Beschwerdearten

Die Bestimmungen der Artikel 1–9 sind anwendbar auf Beschwerden gegen Verfügungen; für Rechtsverweigerungs- oder Rechtsverzögerungsbeschwerden gelten die Artikel 1–5, desgleichen für mutwillige, aussergewöhnlich umfangreiche oder besonders schwierige Aufsichtsbeschwerden.

17 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11 Dez. 1978 (AS 1978 2053).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.