172.010.59 Ordinanza del 19 ottobre 2016 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM)

172.010.59 Verordnung vom 19. Oktober 2016 über Identitätsverwaltungs-Systeme und Verzeichnisdienste des Bundes (IAMV)

Art. 11 Categorie di dati personali

1 Nei sistemi IAM, nei servizi di elenchi e nell’archivio centralizzato delle identità di cui all’articolo 13 possono essere trattati dati personali conformemente all’allegato.

2 In questi sistemi non possono essere trattati profili personali.

3 In assenza di una base legale specifica in materia, in questi sistemi non possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione.

4 I dati riguardanti persone secondo l’articolo 8 che nell’allegato sono contrassegnati con un asterisco possono essere pubblicati in un elenco di persone accessibile a tutti coloro che vi sono riportati.

Art. 11 Kategorien von Personendaten

1 In den IAM-Systemen, den Verzeichnisdiensten und dem zentralen Identitätsspeicher nach Artikel 13 dürfen Personendaten gemäss Anhang bearbeitet werden.

2 Es dürfen in diesen Systemen keine Persönlichkeitsprofile bearbeitet werden.

3 Es dürfen in diesen Systemen, sofern hierfür keine besondere rechtliche Grundlage besteht, keine besonders schützenswerten Personendaten bearbeitet werden.

4 Die im Anhang mit einem Stern gekennzeichneten Daten von Personen nach Artikel 8 dürfen in einem Personenverzeichnis publiziert werden, das allen darin erfassten Personen zugänglich ist.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.