172.010.442 Ordinanza del 22 febbraio 2012 sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione

172.010.442 Verordnung vom 22. Februar 2012 über die Bearbeitung von Personendaten, die bei der Nutzung der elektronischen Infrastruktur des Bundes anfallen

Art. 16 Conservazione e distruzione del risultato dell’analisi

Il servizio incaricato dell’analisi conserva il risultato in modo sicuro secondo le istruzioni del Consiglio informatico della Confederazione e lo distrugge al più tardi dopo un anno.

Art. 16 Aufbewahrung und Vernichtung des Auswertungsergebnisses

Die mit der Auswertung beauftragte Stelle bewahrt das Ergebnis gemäss den Weisungen des Informatikrates Bund sicher auf und vernichtet es spätestens nach einem Jahr.

 

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