172.010.21 Ordinanza del 5 dicembre 2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC)

172.010.21 Verordnung vom 5. Dezember 2008 über das Immobilienmanagement und die Logistik des Bundes (VILB)

Art. 11 Designazione delle persone di contatto

1 Gli OCI designano le persone di contatto cui le loro OU possono rivolgersi a seconda del caso specifico.

2 Le persone di contatto per il portafoglio immobiliare dell’UFCL sono definite nell’allegato 2.

Art. 11 Benennung der Ansprechpartner

1 Die BLO bezeichnen gegenüber ihren BO die Ansprechpartner, an die sie sich je nach Geschäftsfall wenden können.

2 Die Ansprechpartner für das BBL-Immobilienportfolio sind in Anhang 2 festgelegt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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