172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

172.010 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (RVOG)

Art. 57j Principi

1 Gli organi federali secondo la legge federale del 19 giugno 199271 sulla protezione dei dati non possono registrare e analizzare dati personali derivanti dall’utilizzazione della loro infrastruttura elettronica o dell’infrastruttura elettronica gestita su loro incarico, a meno che le finalità citate negli articoli 57l–57o lo richiedano.

2 Il trattamento dei dati secondo la presente sezione può comprendere anche dati degni di particolare protezione e profili della personalità.

Art. 57j Grundsätze

1 Bundesorgane nach dem Bundesgesetz vom 19. Juni 199271 über den Datenschutz dürfen Personendaten, die bei der Nutzung ihrer oder der in ihrem Auftrag betriebenen elektronischen Infrastruktur anfallen, nicht aufzeichnen und auswerten, ausser wenn dies zu den in den Artikeln 57l–57o aufgeführten Zwecken nötig ist.

2 Die Datenbearbeitung nach diesem Abschnitt kann auch besonders schützenswerte Personendaten und Persönlichkeitsprofile umfassen.

 

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