172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

172.010 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (RVOG)

Art. 12 Principio di collegialità

1 Il Consiglio federale prende le sue decisioni collegialmente.

2 I membri del Consiglio federale sostengono le decisioni del Collegio.

Art. 12 Kollegialprinzip

1 Der Bundesrat trifft seine Entscheide als Kollegium.

2 Die Mitglieder des Bundesrates vertreten die Entscheide des Kollegiums.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.