171.115 Ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003 relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl)

171.115 Verordnung der Bundesversammlung vom 3. Oktober 2003 zum Parlamentsgesetz und über die Parlamentsverwaltung (Parlamentsverwaltungsverordnung, ParlVV)

Art. 30 Eccezioni riguardo ai colloqui con i collaboratori

1 Le disposizioni concernenti i colloqui con i collaboratori e la valutazione del personale non sono applicabili ai collaboratori dei Servizi del Parlamento con un grado di occupazione uguale o inferiore al 25 per cento o con un contratto di lavoro a tempo determinato.

2 Con i collaboratori di cui al capoverso 1 si tiene almeno una volta ogni due anni un colloquio sulle reciproche aspettative; questo colloquio non incide sullo stipendio.

3 Il 1° gennaio di ogni anno lo stipendio dei collaboratori di cui al capoverso 1 viene aumentato almeno del 2 per cento e al massimo del 3 per cento, fino al raggiungimento dell’importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio convenuta nel contratto di lavoro. Stipendi più elevati o altri scatti di stipendio non sono possibili.

Art. 30 Ausnahmen vom Mitarbeitergespräch

1 Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Parlamentsdienste mit einem Beschäftigungsgrad bis zu 25 Prozent oder mit einem befristeten Anstellungsvertrag gelten die Bestimmungen über die Durchführung von Mitarbeitergesprächen und Personalbeurteilungen nicht.

2 Mit ihnen ist mindestens einmal innerhalb von zwei Jahren ein Erwartungsgespräch durchzuführen; dieses ist nicht lohnrelevant.

3 Ihr Lohn wird jährlich auf den 1. Januar um mindestens 2 bis maximal 3 Prozent erhöht, bis das Maximum der Beurteilungsstufe A derjenigen Lohnklasse erreicht ist, die im Arbeitsvertrag vereinbart wurde. Höhere Löhne oder andere Lohnaufstiegsschritte sind nicht möglich.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.