171.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl)

171.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Bundesversammlung (Parlamentsgesetz, ParlG)

Art. 93 Trattazione della proposta di conciliazione nelle Camere

1 La proposta di conciliazione è trasmessa dapprima alla Camera prioritaria e poi, sempre che questa abbia approvato la proposta nel complesso, all’altra Camera.

2 Se la proposta di conciliazione è respinta da una Camera, l’intero disegno è tolto dal ruolo.

Art. 93 Behandlung des Einigungsantrags in den Räten

1 Der Einigungsantrag geht zunächst an den Erstrat und, sofern dieser dem Einigungsantrag gesamthaft zustimmt, an den andern Rat.

2 Wird der Einigungsantrag in einem Rat verworfen, so wird der Erlassentwurf abgeschrieben.

 

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