171.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl)

171.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Bundesversammlung (Parlamentsgesetz, ParlG)

Art. 69a Obbligo del certificato COVID-19 nel Palazzo del Parlamento

1 Le persone a partire dai 16 anni hanno accesso al Palazzo del Parlamento unicamente se in possesso di un certificato COVID-19 valido secondo l’articolo 6a della legge COVID-19 del 25 settembre 202068. La Delegazione amministrativa può sospendere questo provvedimento se la situazione epidemiologica lo consente.

2 Alle persone che per motivi imperativi devono accedere al Palazzo del Parlamento sono rimborsati i costi dei test eventualmente necessari per il rilascio del certificato COVID-19. La Delegazione amministrativa definisce le categorie di persone che hanno diritto al rimborso.

3 La Delegazione amministrativa disciplina le modalità di controllo dei certificati COVID-19.

4 Ai parlamentari privi del certificato COVID-19 è consentito l’accesso al Palazzo del Parlamento a condizione che indossino una mascherina all’interno dell’edificio. I Servizi del Parlamento tengono un elenco di tali parlamentari destinato alle persone cui spetta l’esercizio del diritto di polizia.

67 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 2 ott. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2021 588; FF 2021 2181, 2183).

68 RS 818.102

Art. 69a

66 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft vom 2. Okt. 2021 bis zum 31. Dez. 2022 (AS 2021 588; BBl 2021 2181 2183).

 

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