1 Nell’ambito dell’alta vigilanza, una commissione di vigilanza o una sua delegazione può rivolgere raccomandazioni all’autorità responsabile.
2 L’autorità responsabile informa la commissione di vigilanza o la sua delegazione sulla realizzazione di tali raccomandazioni.
3 Le raccomandazioni medesime e i pareri dell’autorità responsabile vengono pubblicati se non vi si oppongono interessi degni di protezione.
1 Eine Aufsichtskommission oder ‑delegation kann im Bereich der Oberaufsicht Empfehlungen an die verantwortliche Behörde richten.
2 Diese Behörde informiert die Aufsichtskommission oder ‑delegation über die Umsetzung der Empfehlung.
3 Die Empfehlung und die Stellungnahme der verantwortlichen Behörde werden veröffentlicht, sofern keine schützenswerten Interessen entgegenstehen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.