171.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl)

171.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Bundesversammlung (Parlamentsgesetz, ParlG)

Art. 136 Rielezione

1 Funge da scheda una lista nominativa dei magistrati che si ripresentano, elencati secondo l’ordine di anzianità di servizio.

2 Gli elettori possono cancellare i nomi di singoli candidati. I nomi aggiunti non sono considerati. Le schede su cui tutti i nomi sono stati cancellati rimangono valide e contano per la determinazione della maggioranza assoluta.

3 L’elezione avviene in un solo turno. I candidati che non ottengono la maggioranza assoluta possono essere candidati nell’elezione complementare.

Art. 136 Wiederwahl

1 Als Wahlzettel dient eine Namensliste der sich wieder zur Verfügung stellenden Mitglieder, in der Reihenfolge ihres Amtsalters.

2 Die Wählenden können einzelne Kandidierende streichen. Zusätzliche Namen bleiben unberücksichtigt. Wahlzettel, auf denen alle Namen gestrichen sind, bleiben gültig und zählen für die Berechnung des absoluten Mehrs.

3 Es findet nur ein Wahlgang statt. Kandidierende, welche das absolute Mehr nicht erreichen, können in der Ergänzungswahl antreten.

 

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