161.18 Ordinanza del 24 agosto 2022 sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFiPo)

161.18 Verordnung vom 24. August 2022 über die Transparenz bei der Politikfinanzierung (VPofi)

Art. 8 Trasmissione delle comunicazioni

1 Gli attori politici inseriscono le loro comunicazioni tempestivamente e di propria iniziativa in un registro informatizzato.

2 Il registro informatizzato è messo a disposizione e gestito dal CDF.

3 In via eccezionale le comunicazioni possono essere trasmesse al CDF anche in forma cartacea per via postale. Il CDF mette a disposizione gli appositi moduli.

Art. 8 Einreichung der Meldung

1 Die politischen Akteurinnen und Akteure tragen ihre Meldungen rechtzeitig und unaufgefordert in einem elektronischen Register ein.

2 Das elektronische Register wird von der EFK zur Verfügung gestellt und betrieben.

3 Ausnahmsweise können die Meldungen auch in Papierform per Post bei der EFK eingereicht werden. Die EFK stellt Formulare zur Verfügung.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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