1 Il 30 per cento al massimo dell’elettorato cantonale è ammesso a votare per via elettronica. Non può tuttavia essere superato il limite del 10 per cento dell’elettorato svizzero.
2 La Cancelleria federale verifica periodicamente se l’entità dei limiti di cui al capoverso 1 va adeguata in considerazione degli sviluppi intervenuti nell’ambito del voto elettronico.
3 Nel verificare il rispetto dei limiti non si tiene conto degli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto né degli aventi diritto di voto che a causa della loro disabilità non possono esprimere il proprio voto autonomamente.
63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).
1 Es werden höchstens 30 Prozent des kantonalen Elektorats zur elektronischen Stimmabgabe zugelassen. Dabei darf die Limite von 10 Prozent des gesamtschweizerischen Elektorats nicht überschritten werden.
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3 Die stimmberechtigten Auslandschweizerinnen und -schweizer sowie Stimmberechtigte, die aufgrund einer Behinderung ihre Stimme nicht autonom abgeben können, werden bei der Berechnung der Limiten nicht mitgezählt.
63 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Mai 2022, in Kraft seit 1. Juli 2022 (AS 2022 335).
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