152.13 Regolamento del 9 dicembre 2010 del Tribunale amministrativo federale concernente l'archiviazione

152.13 Reglement vom 9. Dezember 2010 über die Archivierung beim Bundesverwaltungsgericht

Art. 6 Termine di protezione

(art. 9 e 11 LAr)

1 Vige in linea di massima il termine di protezione di 30 anni previsto dall’articolo 9 LAr.

2 Gli atti di un processo sono soggetti al termine di protezione prorogato, di 50 anni, ai sensi dell’articolo 11 LAr.

3 Per gli altri atti classificati in base a nomi di persona vige il termine di protezione prorogato, di 50 anni, nella misura in cui contengano dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità.

4 I documenti che erano accessibili al pubblico già prima del loro versamento all’archivio lo restano anche in seguito.

Art. 6 Schutzfrist

(Art. 9 und 11 BGA)

1 Grundsätzlich gilt die Schutzfrist von 30 Jahren nach Artikel 9 BGA.

2 Prozessakten unterstehen der längeren Schutzfrist von 50 Jahren nach Artikel 11 BGA.

3 Für andere Unterlagen, die nach Personennamen erschlossen sind, gilt die verlängerte Schutzfrist von 50 Jahren, sofern sie schützenswerte Personendaten oder Persönlichkeitsprofile enthalten.

4 Unterlagen, die bereits vor der Archivierung öffentlich zugänglich waren, bleiben weiterhin öffentlich zugänglich.

 

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