152.11 Ordinanza dell' 8 settembre 1999 relativa alla legge federale sull'archiviazione (Ordinanza sull'archiviazione, OLAr)

152.11 Verordnung vom 8. September 1999 zum Bundesgesetz über die Archivierung (Archivierungsverordnung, VBGA)

Art. 4 Insorgenza dell’obbligo di offerta dei documenti

(art. 6 LAr)

1 Si considera che i documenti non servono più in modo permanente e che devono pertanto essere offerti all’Archivio federale quando il servizio tenuto ad offrirli non li utilizza più in modo frequente e regolare, tuttavia al più tardi cinque anni dopo l’ultima aggiunta di documenti.3

2 Il termine di cui al capoverso 1 può essere prorogato dall’Archivio federale qualora il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti possa dimostrare di avere ancora bisogno di essi.

3 Categorie particolari di documenti vengono offerte rispettivamente versate subito dopo la stesura o la firma, gli accordi internazionali attraverso la Direzione del diritto internazionale pubblico. I dettagli sono disciplinati nelle corrispondenti istruzioni dell’Archivio federale.

3 Nuovo testo giusta l’art. 20 n. 2 dell’O del 3 apr. 2019 sulla gestione elettronica degli affari nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1311).

Art. 4 Eintritt der Anbietepflicht

(Art. 6 BGA)

1 Unterlagen gelten als nicht mehr ständig benötigt und müssen deshalb dem Bundesarchiv angeboten werden, wenn die anbietepflichtige Stelle keinen häufigen, regelmässigen Gebrauch mehr von ihnen macht, jedoch spätestens fünf Jahre nach dem letzten Aktenzuwachs.3

2 Die Frist nach Absatz 1 kann vom Bundesarchiv verlängert werden, wenn die anbietepflichtige Stelle begründet darlegen kann, dass sie die Unterlagen weiterhin benötigt.

3 Besondere Kategorien von Unterlagen werden unmittelbar nach der Ausfertigung oder Unterzeichnung angeboten bzw. abgeliefert, staatsvertragliche Vereinbarungen über die Direktion für Völkerrecht. Das Bundesarchiv regelt die Einzelheiten in Weisungen.

3 Fassung gemäss Art. 20 Ziff. 2 der GEVER-Verordnung vom 3. April 2019, in Kraft seit 1. April 2020 (AS 2019 1311).

 

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