152.11 Ordinanza dell' 8 settembre 1999 relativa alla legge federale sull'archiviazione (Ordinanza sull'archiviazione, OLAr)

152.11 Verordnung vom 8. September 1999 zum Bundesgesetz über die Archivierung (Archivierungsverordnung, VBGA)

Art. 12 Mezzi di ricerca

(art. 17 cpv. 3 LAr)

1 I mezzi di ricerca sono accessibili liberamente al fine di identificare gli archivi e possono essere elaborati e pubblicati dall’Archivio federale a tale scopo.

2 Mezzi di ricerca sono gli inventari, gli elenchi, gli indici, gli schedari tradizionali e gli schedari numerici, nonché altri mezzi ausiliari che rendono possibile l’accesso agli archivi enumerandoli o descrivendoli.

3 I mezzi di ricerca contenenti come tali dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità possono essere pubblicati soltanto dopo la scadenza del termine di protezione. Prima della scadenza del termine di protezione una pubblicazione è ammessa soltanto alle condizioni previste dagli articoli 11 e 13 della legge.

Art. 12 Findmittel

(Art. 17 Abs. 3 BGA)

1 Findmittel sind zur Ermittlung von Archivgut frei zugänglich und können vom Bundesarchiv zu diesem Zweck erstellt und publiziert werden.

2 Findmittel sind Verzeichnisse, Listen, Indices, Karteien, Dateien und andere Hilfsmittel, die den Zugang zum Archivgut ermöglichen, indem sie es aufzählen oder beschreiben.

3 Findmittel, die als solche besonders schützenswerte Personendaten oder Persönlichkeitsprofile enthalten, dürfen erst nach Ablauf der Schutzfrist publiziert werden. Vor Ablauf der Schutzfrist ist eine Publikation nur nach Massgabe der Artikel 11 und 13 des Gesetzes zulässig.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.