152.1 Legge federale del 26 giugno 1998 sull'archiviazione (Legge sull'archiviazione, LAr)

152.1 Bundesgesetz vom 26. Juni 1998 über die Archivierung (Archivierungsgesetz, BGA)

Art. 11 Proroga del termine di protezione per i dati personali

1 Gli archivi classificati in base a nomi di persona e contenenti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità sono soggetti ad un termine di protezione di 50 anni, salvo che la persona interessata ne abbia autorizzato la consultazione.

2 Il termine di protezione prorogato si estingue tre anni dopo la morte della persona interessata. È fatto salvo l’articolo 12.

3 Nel caso di ricerche che non si riferiscono espressamente a persone il dipartimento competente può autorizzare la consultazione durante la proroga del termine di protezione e limitarla per mezzo dell’imposizione di determinati oneri.

Art. 11 Verlängerte Schutzfrist für Personendaten

1 Archivgut, das nach Personennamen erschlossen ist und besonders schützenswerte Personendaten oder Persönlichkeitsprofile enthält, unterliegt einer Schutzfrist von 50 Jahren, es sei denn, die betroffene Person habe einer Einsichtnahme zugestimmt.

2 Die verlängerte Schutzfrist endet drei Jahre nach dem Tod der betroffenen Person. Vorbehalten bleibt Artikel 12.

3 Für nicht-personenbezogene Nachforschungen kann die Einsichtnahme während der verlängerten Schutzfrist vom zuständigen Departement gestattet und durch Auflagen beschränkt werden.

 

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