143.5 Ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

143.5 Verordnung vom 14. November 2012 über die Ausstellung von Reisedokumenten für ausländische Personen (RDV)

Art. 9 Motivi del viaggio

1 I richiedenti l’asilo e le persone ammesse provvisoriamente possono ottenere dalla SEM un documento di viaggio o un visto di ritorno:

a.
in caso di grave malattia o di decesso di un congiunto;
b.
per il disbrigo di importanti e improrogabili pratiche strettamente personali;
c.
per viaggi transfrontalieri che il richiedente è tenuto a effettuare secondo le prescrizioni dello stabilimento in cui svolge il suo iter formativo fino alla maggiore età o fino alla conclusione ordinaria della formazione;
d.
per partecipare attivamente a manifestazioni sportive o culturali all’estero.

2 La SEM decide in merito alla durata del viaggio di cui al capoverso 1.

3 Sono considerati congiunti ai sensi del capoverso 1 lettera a i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del richiedente o del coniuge. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale.

3bis Gli affiliati richiedenti l’asilo o ammessi provvisoriamente possono ottenere dalla SEM un documento di viaggio o un visto di ritorno in vista di un viaggio all’estero purché viaggino accompagnati. La SEM decide in merito alla durata del viaggio.24

4 Una persona ammessa provvisoriamente può ottenere un documento di viaggio o un visto di ritorno in vista di un viaggio di al massimo 30 giorni all’anno:

a.
per motivi umanitari;
b.
per altri motivi, tre anni dopo la decisione di ammissione provvisoria.

5 Nell’esaminare una domanda di cui al capoverso 4, la SEM considera il grado d’integrazione dell’interessato. Per i viaggi di cui al capoverso 4 lettera b, la SEM può negare il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno se lo straniero dipende dall’aiuto sociale. I Cantoni sono sentiti e compiono per la SEM gli accertamenti necessari.

6 Un viaggio di cui al capoverso 4 lettera a nello Stato d’origine o di provenienza è autorizzato solo in via eccezionale e in casi debitamente motivati. È escluso un viaggio di cui al capoverso 4 lettera b nello Stato d’origine o di provenienza.

7 I capoversi 1–6 si applicano per analogia alle persone bisognose di protezione.

8 Le persone bisognose di protezione secondo la decisione di portata generale del Consiglio federale dell’11 marzo 202225 concernente la concessione della protezione provvisoria in relazione alla situazione in Ucraina possono recarsi all’estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione di viaggio.26

24 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

25 FF 2022 586

26 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 12 mar. 2022 (RU 2022 168).

Art. 8 Reiseerleichterungen für Schülerinnen und Schüler

Schülerinnen und Schüler, die an einer Klassenfahrt im Schengenraum teilnehmen, benötigen weder ein Reisedokument noch ein Rückreisevisum, wenn sie sich in die Liste gemäss Anhang zum Beschluss 94/795/JI,23 die als Reisedokument gilt, eintragen.

23 Beschluss 94/795/JI des Rates vom 30. Nov. 1994 über die vom Rat aufgrund von Artikel K.3 Abs. 2 Bst. b) des Vertrages über die Europäische Union beschlossene gemeinsame Massnahme über Reiseerleichterungen für Schüler von Drittstaaten mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, ABI. L 327 vom 19.12.1994, S. 1.

 

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