143.5 Ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

143.5 Verordnung vom 14. November 2012 über die Ausstellung von Reisedokumenten für ausländische Personen (RDV)

Art. 7 Visto di ritorno

1 Le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente titolari di un documento di viaggio valido emesso dal loro Stato d’origine o di provenienza e riconosciuto dalla Svizzera devono ottenere, per viaggi all’estero, un visto di ritorno. Sono eccettuate le persone bisognose di protezione secondo l’articolo 9 capoverso 8.22

2 La SEM rilascia un visto di ritorno alle condizioni di cui all’articolo 9 capoversi 1, 3bis e 4.

3 Le persone che hanno ottenuto un passaporto per stranieri in virtù dell’articolo 4 capoverso 2 lettera b non abbisognano di un visto di ritorno.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 12 mar. 2022 (RU 2022 168).

Art. 6 Reiseersatzdokument

Einer ausländischen Person kann für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung oder der Landesverweisung ein Reiseersatzdokument ausgestellt werden, wenn dieses die Rückführung in den Heimat- oder Herkunftsstaat ermöglicht und ein anderes Reisedokument für die fristgemässe Ausreise nicht oder nicht mehr beschafft werden kann.

20 Fassung gemäss Ziff. I 8 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Lan-desverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563).

 

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