143.5 Ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

143.5 Verordnung vom 14. November 2012 über die Ausstellung von Reisedokumenten für ausländische Personen (RDV)

Art. 4 Passaporto per stranieri

1 Ha diritto a un passaporto per stranieri lo straniero ai sensi dell’articolo 59 capoverso 2 lettere b e c LStrI.

2 Può essere rilasciato un passaporto per stranieri:

a.
a uno straniero sprovvisto di documenti di viaggio titolare di un permesso di dimora o di una carta di legittimazione rilasciata conformemente all’articolo 17 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 200718 sullo Stato ospite;
b.
a un richiedente l’asilo, a una persona bisognosa di protezione o a una persona ammessa provvisoriamente sprovvisti di documenti di viaggio se la SEM autorizza il ritorno in Svizzera conformemente all’articolo 9;
c.
a un richiedente l’asilo o un richiedente l’asilo oggetto di una decisione d’asilo negativa passata in giudicato, per preparare la propria partenza dalla Svizzera o la propria partenza definitiva per lo Stato d’origine o di provenienza o per uno Stato terzo.

3 Nel titolo di viaggio per rifugiati è menzionata la cittadinanza o l’apolidia.

4 Nel passaporto rilasciato conformemente al capoverso 2 lettera b sono menzionati la durata del viaggio e lo statuto di soggiorno del titolare. Possono esservi menzionati anche il motivo del viaggio e la destinazione.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

18 RS 192.121

Art. 3 Reiseausweis für Flüchtlinge

1 Anspruch auf einen Reiseausweis für Flüchtlinge hat:

a.
eine ausländische Person im Sinne von Artikel 59 Absatz 2 Buchstabe a AIG;
b.
eine ausländische Person, die von einem anderen Staat nach dem Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge als Flüchtling anerkannt wurde, sofern der Übergang der Verantwortung für Flüchtlinge nach Artikel 2 der Europäischen Vereinbarung vom 16. Oktober 198016 über den Übergang der Verantwortung für Flüchtlinge stattgefunden hat.

2 Im Reiseausweis für Flüchtlinge wird die Staatsangehörigkeit oder die Staatenlosigkeit vermerkt.

15 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Aug. 2018, in Kraft seit 15. Sept. 2018 (AS 2018 3129).

16 SR 0.142.305

 

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