142.316 Ordinanza del 25 ottobre 2017 concernente la procedura d'approvazione dei piani nel settore dell'asilo (OAPA)

142.316 Verordnung vom 25. Oktober 2017 über das Plangenehmigungsverfahren im Asylbereich (VPGA)

Art. 3 Progetti non soggetti ad approvazione

1 I progetti che prevedono l’utilizzo provvisorio di edifici e infrastrutture militari conformemente all’articolo 24c LAsi non sono soggetti ad approvazione.

2 Sempre che non sia toccato alcun interesse degno di protezione dell’assetto del territorio, dell’ambiente o di terzi, non necessitano dell’approvazione:

a.
i normali lavori di manutenzione e di riparazione di edifici e infrastrutture;
b.
se di poca entità, le modifiche o i cambiamenti di destinazione;
c.
i piccoli impianti accessori;
d.
le costruzioni mobiliari fino a una durata di 24 mesi.

3 In caso di dubbio circa l’applicabilità del capoverso 2, il progetto è sottoposto per decisione al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) almeno due mesi prima dell’inizio dei lavori.

Art. 3 Genehmigungsfreie Vorhaben

1 Vorhaben, die eine vorübergehende Nutzung von militärischen Bauten und Anlagen gemäss Artikel 24c AsylG vorsehen, sind genehmigungsfrei.

2 Sofern keine schutzwürdigen Interessen der Raumordnung, der Umwelt oder Dritter berührt werden, sind genehmigungsfrei:

a.
gewöhnliche Unterhalts- und Reparaturarbeiten an Gebäuden und Anlagen;
b.
geringfügige bauliche Änderungen oder Umnutzungen;
c.
kleine Nebenanlagen;
d.
Fahrnisbauten bis zu einer Dauer von 24 Monaten.

3 Zweifelsfälle über die Anwendbarkeit von Absatz 2 sind dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) mindestens zwei Monate vor Beginn der Arbeiten zum Entscheid vorzulegen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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