142.316 Ordinanza del 25 ottobre 2017 concernente la procedura d'approvazione dei piani nel settore dell'asilo (OAPA)

142.316 Verordnung vom 25. Oktober 2017 über das Plangenehmigungsverfahren im Asylbereich (VPGA)

Art. 27 Inizio dei lavori

(art. 95i cpv. 2 LAsi)

1 L’esecuzione del progetto può iniziare soltanto quando la decisione di approvazione dei piani è passata in giudicato.

2 Il DFGP può autorizzare l’esecuzione immediata dei lavori quando:

a.
gli interessati hanno dato il loro consenso;
b.
le opposizioni sembrano non avere alcuna possibilità di successo e la SEM assicura il ripristino nello stato originale; o
c.
sussiste una particolare urgenza.

Art. 27 Baubeginn

(Art. 95i Abs. 2 AsylG)

1 Mit der Ausführung des Vorhabens darf erst nach Eintritt der Rechtskraft des Plangenehmigungsentscheids begonnen werden.

2 Das EJPD kann die sofortige Ausführung gestatten, wenn:

a.
die Betroffenen zugestimmt haben;
b.
die Einsprachen aussichtslos erscheinen und das SEM die Wiederherstellung zusichert; oder
c.
eine besondere Dringlichkeit vorliegt.
 

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