142.316 Ordinanza del 25 ottobre 2017 concernente la procedura d'approvazione dei piani nel settore dell'asilo (OAPA)

142.316 Verordnung vom 25. Oktober 2017 über das Plangenehmigungsverfahren im Asylbereich (VPGA)

Art. 18

1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è retta dall’articolo 95j LAsi.

2 Gli adattamenti importanti del progetto durante la procedura di approvazione dei piani devono essere annunciati agli interessati prima della decisione di approvazione dei piani.

Art. 18

1 Das vereinfachte Plangenehmigungsverfahren richtet sich nach Artikel 95j AsylG.

2 Wesentliche Projektanpassungen während des Genehmigungsverfahrens werden den Betroffenen vor dem Plangenehmigungsentscheid angezeigt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.