142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2)

Art. 82 Disposizioni transitorie

1 Tutte le procedure pendenti per le quali la SEM dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza deve allestire il conteggio finale o intermedio ai sensi degli articoli 16 capoverso 1 e 17 capoverso 2 sono rette dagli articoli 8 a 19.

2 Le spese d’assistenza che richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente o persone bisognose di protezione hanno già rimborsato al momento della concessione o della proroga di un’autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa provvisoria ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1, sono dedotte dall’importo ai sensi dell’articolo 9 capoversi 2 e 3. Se i rimborsi effettuati superano tale importo, la differenza non viene versata.

3 Sino all’entrata in vigore degli articoli 41 a 43 si applica il diritto anteriore. La SEM può concludere accordi a titolo sperimentale con singoli Cantoni ai sensi degli articoli 41 a 43.

4 Gli importi forfettari ai sensi degli articoli 21 capoverso 2, 29 capoverso 4, 30 capoverso 3, 31 capoverso 1 sono adeguati la prima volta il 1° gennaio 2001.

5 La somma forfettaria per spese di collocamento per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1 lettera a ammonta a franchi 12,05 al giorno fino al 31 dicembre 2000 e a franchi 11,85 al giorno dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

6 L’importo forfettario relativo alla locazione ai sensi dell’articolo 24 capoverso 2 lettera a ammonta, per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, allo stato dell’interesse ipotecario per vecchie ipoteche di primo rango praticato dalla Banca cantonale di Berna del 3¾ per cento e allo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,4 fino al 31 dicembre 2000, a franchi 8,80 e dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2001 a franchi 8,60. L’adeguamento è retto dall’articolo 24 capoverso 2 lettera a.

7 La somma forfettaria per le altre spese ai sensi dell’articolo 24 capoverso 2 lettera b ammonta, allo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,4, a franchi 3,25 fino al 31 dicembre 2001 per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. L’adeguamento è retto dall’articolo 24 capoverso 2 lettera b.

8 Il sussidio forfettario a copertura delle spese di servizio sociale e di amministrazione per l’assistenza ai rifugiati ai sensi dell’articolo 31 è concesso pro rata fino al trasferimento delle competenze alla rispettiva istituzione di soccorso e, in seguito, al rispettivo Cantone. L’erogazione dei sussidi federali alle istituzioni di soccorso fino al trasferimento delle competenze è retta dal diritto anteriore a meno che esse non chiedano per scritto entro il 31 dicembre 1999 alla SEM il rimborso conformemente al nuovo diritto.

9 La Confederazione continua ad assumersi le pertinenti spese ai sensi dell’articolo 2 per le persone, per le quali, nonostante la concessione del permesso di domicilio, provvedeva legittimamente alle spese di servizio sociale e d’assistenza al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

10 La Confederazione rimborsa ai Cantoni pro rata fino al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza le borse di studio concesse e versate.

11 I sussidi federali concessi ai Cantoni prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza per il finanziamento di alloggi devono essere rimborsati, a eccezione degli interessi, ai sensi dell’articolo 40, purché non siano già stati ammortizzati giusta le disposizioni del diritto previgente. La SEM fissa per ogni singolo rapporto di sovvenzionamento l’importo che deve essere rimborsato nonché l’importo complessivo per ogni Cantone e le rate da conteggiare per trimestre.

12 Per determinare l’importo da rimborsare giusta il capoverso 11, in caso di acquisto di terreno edificabile, il prezzo di costo e le spese accessorie per l’acquisto di terreni stabiliti nella decisione di assegnazione sono aumentati della differenza tra lo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al momento della decisione di assegnazione e quello al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

13 Per i progetti d’integrazione ai sensi dell’articolo 45 nonché per i programmi d’occupazione ai sensi dell’articolo 91 capoverso 4 della LAsi, autorizzati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, l’assegnazione accordata vale fino alla fine del 1999.

Art. 81 Aufhebung bisherigen Rechts

Die Asylverordnung 2 vom 22. Mai 1991200 wird aufgehoben.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.