142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2)

Art. 64 Limitazioni

1 Sono escluse dall’aiuto finanziario al ritorno le persone:169

a.170
...
b.
che hanno commesso un crimine o ripetuti delitti;
c.
che si sono comportate in modo palesemente abusivo, segnatamente se essi:
1.
hanno gravemente violato l’obbligo di collaborare ai sensi dell’articolo 8 della LAsi;
2.
rifiutano di informare il competente servizio sulla loro situazione economica o se non lo autorizzano ad assumere informazioni;
3.
non accettano un impiego ragionevole;
4.
impiegano illecitamente le prestazioni assistenziali;
d.171
che manifestamente dispongono di sufficienti mezzi finanziari o di importanti valori patrimoniali.

2 ...172

3 La riscossione di prestazioni dell’aiuto al ritorno non deve ritardare la partenza.

4 ...173

5 Per motivi specifici legati al Paese il DFGP può escludere per un certo periodo di tempo l’aiuto al ritorno per determinati Stati di origine, di provenienza o Stati terzi.174

169 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

170 Abrogata dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

171 Introdotta dal n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

172 Abrogato dal n. I dell’O del 1° mar. 2006, con effetto dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

173 Abrogato dal n. I dell’O del 1° mar. 2006, con effetto dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

174 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Art. 63 Begünstigte

Begünstigte von Rückkehrhilfeleistungen sind Personen, deren Anwesenheitsverhältnis nach dem AsylG oder nach den Bestimmungen der vorläufigen Aufnahmen des AIG167 geregelt ist.

166 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Okt. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5585).

167 SR 142.20

 

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