142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2)

Art. 62 Scopo dell’aiuto al ritorno

1 Scopo delle misure d’aiuto al ritorno è di incoraggiare il ritorno volontario e conforme agli obblighi specifici nel Paese d’origine, di provenienza o in uno Stato terzo di persone ai sensi dell’articolo 63.

2 Un ritorno è considerato volontario se la persona interessata decide di lasciare la Svizzera spontaneamente; è considerato conforme agli obblighi specifici se la persona interessata decide di lasciare la Svizzera in seguito a una corrispondente decisione pronunciata nei suoi confronti.

3 Le misure di aiuto al ritorno possono comprendere anche prestazioni che sostengano il processo di reinserimento della persona che fa ritorno.

4 L’aiuto al ritorno è concesso una sola volta. Sono considerati anche gli aiuti al ritorno concessi da altri Stati europei.

5 I beneficiari che non partono o che ritornano in Svizzera sono tenuti a rimborsare gli importi versati dalla Svizzera.

166 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Art. 61 Kontrolle

1 Das SEM prüft die Vergütungsanträge. Sofern erforderlich, kann es zusätzliche Angaben oder Belege anfordern.

2 Bei ungenügender Organisation der Ausreise oder Nichtbeachtung der vorliegenden Vorschriften verweigert das SEM eine vollumfängliche oder teilweise Vergütung.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.