142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2)

Art. 51 Sussidi federali

1 ...116

2 La SEM può erogare sussidi per:

a.
progetti di organizzazioni internazionali relativi al rilevamento e al controllo dei flussi migratori e di rifugiati attraverso le frontiere nonché per incoraggiare la disponibilità ad accogliere i rifugiati;
b.
organizzazioni internazionali attive nell’ambito del coordinamento e dell’armonizzazione internazionali della politica in materia d’asilo e di rifugiati;
c.117
progetti o programmi di organizzazioni internazionali tesi a potenziare le strutture di gestione della migrazione, segnatamente nell’ambito della procedura d’asilo, dell’informazione, del ritorno, dell’assistenza, della formazione e dell’occupazione nonché dell’alloggio di richiedenti l’asilo o rifugiati;
d.118
progetti o programmi internazionali tesi a potenziare le strutture di gestione della migrazione e condotti da enti quali organizzazioni non governative o fondazioni, segnatamente nell’ambito della procedura d’asilo, dell’informazione, del ritorno, dell’assistenza, della formazione e dell’occupazione nonché dell’alloggio di richiedenti l’asilo o rifugiati;
e.119 progetti di istituzioni scientifiche tesi in particolare ad approntare basi decisionali per lo sviluppo del diritto e della prassi in materia d’asilo e di migrazione, segnatamente nell’ambito dell’individuazione precoce e del controllo di movimenti di fuga e di migrazione transfrontalieri non controllati, della determinazione di standard per il trattamento di richiedenti l’asilo e di rifugiati nonché della valutazione politica.

3 ...120

116 Abrogato dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

117 Introdotta dal n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).

118 Introdotta dal n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).

119 Introdotta dal n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).

120 Abrogato dal n. I dell’O del 18 set. 2020, con effetto dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).

Art. 50 Abrechnung

1 Der Kanton stellt dem Bund nach den Weisungen des SEM halbjährlich Rechnung.

2 Das SEM gewährt quartalsweise Teilzahlungen in der Höhe von 80 Prozent der vorgesehenen Kosten.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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