142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2)

Art. 47 Premesse

1 Gli impiegati cantonali devono dedicare alla preparazione delle decisioni almeno il 50 per cento di un posto a tempo pieno.

2 Per quanto concerne le prestazioni gli impiegati devono adempiere le stesse esigenze del personale federale.

3 La SEM ha facoltà di impartire istruzioni agli impiegati cantonali per quanto concerne la preparazione delle decisioni in materia d’asilo nonché la formazione e il perfezionamento professionale degli stessi.

4 Il DFGP114 decide in merito agli strumenti informatici da usare.

5 La SEM fornisce ai Cantoni le informazioni necessarie alla preparazione delle decisioni in materia d’asilo e ne disciplina l’utilizzazione.

114 Nuova denominazione giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 46 Vertrag

Das EJPD schliesst mit Kantonen, in denen Angestellte unter der Leitung des SEM Entscheide nach den Artikeln 31a–40 AsylG vorbereiten, im Rahmen der nachstehenden Bestimmungen einen schriftlichen Vertrag ab.

109 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Febr. 2020, in Kraft seit 1. April 2020 (AS 2020 915).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.